Trento: il Giudice di Pace stabilisce che i gestori smaltimento rifiuti sono tenuti a rimborsare l'IVA sulla Tia
Vi riporto una notizia che al TG1 non potrete mai sentire !
Da oggi qualunque gestore del servizio di smaltimento rifiuti, meglio conosciuto come Tia, è tenuto a rimborsare al contribuente l'Iva pagata sulla Tia.
Il provvedimento, che sarà attivo anche nel 2013, vale a dire sin dal momento in cui sarà stata pagata un'imposta non dovuta, è stato stabilito dal giudice di pace di Trento, con la sentenza 638 del 22 dicembre 2012.
Il provvedimento, che sarà attivo anche nel 2013, vale a dire sin dal momento in cui sarà stata pagata un'imposta non dovuta, è stato stabilito dal giudice di pace di Trento, con la sentenza 638 del 22 dicembre 2012.
Per il giudice civile, la tariffa d'igiene ambientale "appartiene a quel numero di diritti, canoni e contributi che la disciplina comunitaria con direttiva Ce n. 116/2006 ha escluso all'assoggettamento a Iva poiché vengono percepiti "da enti pubblici per attività o operazioni esercitate in quanto pubbliche autorità".
Inoltre, si legge nella sentenza, che persino Federambiente avrebbe diffidato il ministero dell'economia e delle finanze per ottenere il rimborso dell'Iva sulla Tia di tante, troppe aziende. E' quindi, di fatto, illegittima la richiesta dell'Iva ai contribuenti da parte dei gestori del servizio di smaltimento rifiuti, poiché la Tia non è un
corrispettivo ma un tributo.
Comuni e gestori, quindi, dovranno rivedere anche le modalità di accertamento e riscossione di questa entrata, oltre ad applicare le regole che governano i tributi e, in particolar modo, sono tenuti a osservare i principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000).
Inoltre,sempre la Cassazione, ha decretato che il destinatario sia posto in condizione di conoscere sempre, a responsabilità del gestore, quanto richiesto e il titolo che lo giustifica. Nel caso in cui sia stata versata IVA non dovuta, la richiesta di rimborso dovrà essere rivolta al gestore del servizio e, in caso di diniego, l'azione giudiziale andrà poi proposta al foro competente del giudice ordinario.
Dario Aloja
News del 08/02/2013