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E' allo studio la revisione della detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici. La principale novità è l'ipotesi di introdurre tetti massimi in euro/mq e in euro/kW alle spese sostenute.
L'Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sui beni significativi e su come considerarli ai fini dell'applicazione dell'Iva agevolata al 10% nei lavori di ristrutturazione.
Dal 14 luglio è in vigore il Decreto Dignità che, tra le altre misure, ha abolito lo split payment per le prestazioni rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione.


16/07/2018 – L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sui beni significativi e su come incidono nella agevolazione Iva al 10% negli interventi di ristrutturazione.
 
Con la circolare 15E/2018, infatti, le Entrate chiariscono la qualificazione dei beni significativi e i casi di autonomia funzionale delle componenti staccate rispetto al manufatto principale anche attraverso esempi concreti su tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere e inferriate o grate di sicurezza.
 

Ristrutturazione: quando si applica l’Iva al 10% e cosa sono i beni significativi

L’Agenzia ricorda che la Finanziaria 2000 ha previsto l’aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria se eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa.
 
L’agevolazione coinvolge le prestazioni di servizi complessivamente rese e comprende anche le materie prime e semilavorate e gli altri beni necessari per realizzare l’intervento, a condizione che siano forniti da chi ha eseguito i lavori. Il valore di tali beni, in sostanza, confluisce nel valore della prestazione di servizi e, ai fini del bonus, non è necessaria una loro distinta indicazione.
 
La categoria dei “beni significativi” incide sulle agevolazioni Iva previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio: l’aliquota agevolata si applica soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
 
Il DM 29 dicembre 1999 specifica che i ‘beni significati’ sono quei beni il cui valore, in linea di massima, assume una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio. Il DM elenca come beni significati: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetterie da bagno e impianti di sicurezza.
 
Sull’argomento l’Agenzia chiarisce nella circolare che la lista dei beni significativi contenuta nel DM 29 dicembre 1999 non è esaustiva e ne fanno parte anche i beni con le stesse funzionalità di quelli elencati. Tra gli esempi le Entrate citano le stufe a pellet che, se utilizzate per riscaldare l’acqua, alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria, possono essere tranquillamente assimilate alle caldaie, vale a dire a “beni significativi”.
 

Beni significativi: come considerare tapparelle, zanzariere e inferriate

La circolare chiarisce che il valore delle parti staccate del bene significativoconfluisce in quello della prestazione, cioè gode dell’aliquota agevolata al 10%, solo se tali parti sono connotate da una propria autonomia funzionale.
 
A tal proposito propone degli esempi illuminanti, come l’installazione di tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere, inferriate o grate di sicurezza. Tali sistemi, oscuranti o protettivi, sono generalmente autonomi rispetto agli infissi (beni significativi) e il loro costo non viene attratto da quello di questi ultimi.
 
Ma, nel caso in cui le tapparelle, gli altri sistemi oscuranti e le zanzariere siano strutturalmente integrate negli infissi, il loro valore, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, confluisce in quello dei beni significativi. Grate e inferriate, invece, sono sempre autonome e vanno in ogni caso al 10%.
 
Sulla determinazione del valore specifico dei beni significativi, la circolare precisa che da questo deve essere escluso il mark-up, vale a dire il margine aggiunto dal prestatore al costo di produzione o al costo di acquisizione del bene: ciò che conta è solo il costo “originario”.
 

Ristrutturazioni e Iva agevolata: la fatturazione

Per quanto riguarda le indicazioni sulla fatturazione, la circolare precisa che il prestatore è tenuto a indicare puntualmente, oltre al corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativiforniti nell’ambito dell’intervento, anche il valore degli stessi beni, evidenziando separatamente l’ammontare dell’imposta con applicazione dell’aliquota del 10% e quello risultante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria.
 
La circolare, infine, chiarisce che la norma ha efficacia retroattiva; tuttavia, i comportamenti difformi tenuti dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 non potranno essere oggetto di contestazione, mentre quelle già operate andranno abbandonate, sempre che il rapporto non sia esaurito; in ogni caso, non è rimborsabile l’eventuale maggiore imposta applicata sulle operazioni effettuate entro quella data.

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