In base all'articolo 11 e all'Allegato 3, per gli edifici sottoposti all'obbligo viene previsto che a regime, nel 2017, i consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento debbano essere coperti da fonti rinnovabili per il 50%. Tale obbligo, però, sarà del 20% a partire dal 31 maggio 2012, del 35% dall'inizio del 2014 e solo dopo del 50%, cioè quando la richiesta del pertinente titolo edilizio viene rilasciata dal 1° gennaio 2017.
Oltre agli edifici nuovi, sono sottoposti all'obbligo di consumi termici rinnovabili anche gli edificiesistenti aventi superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale, nonché gli edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione. Tali obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
L'eventuale impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione, invece, deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. "Si tratta, in tutta evidenza, di unadefinizione molto limitativa –scrive Amici della Terra- che però le Regioni possono ampliare, ottenendo significativi risultati di diffusione delle rinnovabili termiche, senza oneri per la pubblica amministrazione".