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DICHIARAZIONE F-GAS 2017: I LIMITI PER LE VERIFICHE PERIODICHE SONO ANCORA ESPRESSI IN KG


Entro il 31 maggio va presentata la dichiarazione F-Gas relativa all'anno 2016.
Dal 2013 è obbligatorio presentare al Ministero dell'Ambiente entro il 31 maggio di ogni anno la Dichiarazione F-Gas, una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera (anche se nulle) di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel registro di ciascuna apparecchiatura. Si ricorda che le operazioni di verifica e controllo delle eventuali perdite di gas refrigerante possono essere effettuate solo da personale certificato F-Gas e iscritto al Registro nazionale delle persone delle imprese certificate.

Anche quest'anno, con riferimento alla scadenza annuale del 31 maggio per la compilazione della Dichiarazione F-Gas per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra, è stato attivato il sistema online per la trasmissione della dichiarazione 2017, relativa ai dati dell'anno 2016. La compilazione e trasmissione della Dichiarazione F-Gas può essere effettuata esclusivamente attraverso la piattaforma disponibile sul sito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA): http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas.
 
Secondo quanto sottolineato nella circolare relativa agli F-Gas di Confindustria Ambiente e come riportato nel sito di ISPRA "l'entrata in vigore del nuovo Regolamento CE n.517/2014 - che a partire dal 1° gennaio 2015 ha abrogato il Regolamento CE n.842/2006 - non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se un'apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas, la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti".
 
L'adempimento, come stabilito dal DPR 43/2012 (art.16, comma 1) recante attuazione del Regolamento CE 842/2006, è a carico degli operatori delle apparecchiature. Il Regolamento CE n.517/2014 8 (all'art. 2, comma 8), definisce come "operatore" una persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature.
Il Regolamento consente a uno stato membro, in circostanze specifiche e ben definite, di considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell'operatore.

L'effettivo controllo sul funzionamento tecnico di un'apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

- libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (es. prendere la decisione di accensione e spegnimento);
- potere, anche  finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica di quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura o nell'impianto, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.

Il DPR 43/2012, art. 2, comma 2, stabilisce che il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato a una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

Per informazioni:
http://www.minambiente.it/pagina/regolamento-ue-n-5172014-sui-gas-fluorurati-effetto-serra-e-che-abroga-il-regolamento-ce-n
http://www.minambiente.it/pagina/dichiarazione-di-cui-allarticolo-16-comma-1-del-dpr-n-43201

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